Art. 1
In vigore dal 11 lug 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Visti i decreti del Ministro dei trasporti in data 27 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, e in data 19 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1991, di modifica ed integrazione alla citata legge n. 106 del 1985, e concernenti le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. L' del decreto del Presidente della Repubblica
5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
" (Obbligo del casco protettivo). - 1. Durante il volo è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attività.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-28;207#art-1