Art. 2
In vigore dal 11 lug 1993
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
" (Identificazione e registrazione degli apparecchi muniti di motore). - 1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.
2. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi provvisti di motore debbono inoltre essere iscritti in un apposito registro tenuto dall'Aero club d'Italia, vidimato nelle forme di legge, in cui sono annotate le caratteristiche e la dimensione di ciascun apparecchio, con la specificazione della ditta che lo ha prodotto.
Nel registro sono annotati in ordine cronologico gli atti di cessione dell'apparecchio.
3. La registrazione degli apparecchi a motore avviene a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia:
a) due fotografie dell'apparecchio visto di lato e frontalmente, tendenti ad identificare il modello dell'apparecchio indipendentemente dalla colorazione che potrà essere modificata;
b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della conformità dell'apparecchio alle caratteristiche prescritte dall'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, come successivamente modificato. La dichiarazione dovrà contenere le seguenti indicazioni: struttura dell'apparecchio (monoposto o biposto), potenza del motore, peso effettivo dell'apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza, massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice dell'apparecchio e del motore ove trattasi di prodotti industriali.
4. L'Aero club d'Italia, verificata la regolarità della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa e la targa metallica di identificazione. L'Aero club d'Italia può comunque accertare la conformità tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso.
5. La targa metallica, delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale figura la lettera I seguita da quattro cifre, deve essere apposta in modo stabile sull'apparecchio. Le singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla parte inferiore dell'ala.
6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono essere sempre tenuti a bordo.
7. In caso di passaggio di proprietà dell'apparecchio è fatto obbligo all'acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all'Aero club d'Italia. In caso di distruzione dell'apparecchio tale obbligo compete al proprietario.
8. Il proprietario dell'apparecchio ha l'obbligo di denunciare, con le stesse modalità previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, lettera b).
9. L'Aero club d'Italia procede al ritiro del certificato di identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, l'apparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dell'allegato medesimo. Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni dell'apparecchio.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-28;207#art-2