Art. 29
Mobilità funzionale del personale dirigente
In vigore dal 9 mar 1993
1. Le variazioni di funzioni del personale dirigente che non comportino trasferimento di sede, sono adottate con le procedure previste per il conferimento delle funzioni di cui al comma 4 dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53#art-29