Art. 26
Tutela del personale dirigente
In vigore dal 9 mar 1993
1. La difesa del personale dirigente, convenuto in giudizio in sede amministrativa, civile o penale, per fatti e cause di servizio è assunta a carico dell'azienda.
2. Sono altresì a carico dell'azienda le spese sostenute dal personale dirigente, purchè opportunamente documentate e provate nel loro nesso di conseguenzialità con il procedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano al personale dirigente anche dopo l'estinzione del rapporto di lavoro con l'azienda, sempre che si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
4. Nel caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, l'amministrazione, con deliberazione del consiglio di amministrazione, provvederà al recupero delle spese sostenute nel giudizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53#art-26