Art. 28
Trasferte e missioni
In vigore dal 9 mar 1993
1. Al personale dirigente che per ragioni di lavoro sia inviato per un periodo di almeno 6 ore in comune diverso da quello in cui svolge normalmente la sua attività e da questo distante almeno venti chilometri secondo le tabelle ufficiali, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in base a nota documentata (secondo criteri e limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione) più un importo giornaliero aggiuntivo per rimborso delle spese non documentabili pari al 2 per cento della retribuzione mensile minima tabellare; tale importo è frazionabile su base oraria.
2. In sostituzione di quanto previsto al comma 1, a scelta dell'interessatoe fermo restando il rimborso delle sole spese di viaggio secondo i criteri e limiti stabiliti, è dovuta una indennità giornaliera forfettaria pari al sette per cento della retribuzione mensile di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell', per ogni 24 ore di permanenza fuori sede. L'indennità è frazionabile su base oraria.
Per le trasferte di durata inferiore alle 6 ore spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in base a nota documentata.
3. Per le missioni all'estero, oltre alle spese di viaggio, assicurazione e alloggio, si farà riferimento al più elevato trattamento stabilito per gli altri dipendenti dell'azienda, con indennità maggiorata del venticinque per cento per i dirigenti e del quaranta per cento per i direttori (ivi incluso il vice direttore generale).
4. In caso di uso del mezzo proprio o di cui il dirigente abbia la disponibilità, viene corrisposto un rimborso pari a quello previsto dalle tabelle A.C.I. pubblicate al 1 gennaio di ciascun anno, oltre alle spese documentate per pedaggi autostradali; il rimborso non è dovuto nel caso di uso di mezzo di proprietà dell'azienda o comunque di altra pubblica amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53#art-28