Art. 32
Riunioni sindacali
In vigore dal 9 mar 1993
1. L'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa, firmataria del presente accordo, può procedere ad elezioni per la scelta dei propri rappresentanti e tenere nei locali disponibili dell'Azienda riunioni per problemi di carattere sindacale.
2. Le riunioni debbono essere limitate, per ciascuna unità dirigenziale, a complessive 40 ore per anno solare, escluse le ore necessarie per le riunioni degli organi statutari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53#art-32