Art. 34

Trattenute sindacali e assicurative

In vigore dal 9 mar 1993
1. L'azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali, previa delega dell'unità dirigenziale interessata, con validità sino a revoca. Le trattenute verranno effettuate sulle competenze mensili lorde per dodici mensilità dell'anno. La revoca ha decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello di riferimento della comunicazione scritta dall'interessato, ove inoltrata entro il quindici di ciascun mese; in caso contrario opererà dal mese successivo. 2. L'azienda provvederà, altresì, alla trattenuta di premi assicurativi a carico dei dirigenti che, in base a convenzioni stipu- late dalla organizzazione maggiormente rappresentativa e firmataria dell'accordo, rilascino tramite la stessa apposita delega.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53#art-34

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