Art. 21
Indennità professionale
In vigore dal 9 mar 1993
1. A partire dal 1 gennaio 1991, l'indennità professionale viene corrisposta per dodici mensilità all'anno, nelle misure mensili che risultano dall'allegato A. La nuova indennità professionale congloba l'importo corrisposto a titolo di indennità di esercizio goduto alla data del 31 dicembre 1990.
2. L'indennità è soggetta a riduzione nei casi e con le modalità previste per il restante personale.
3. Il conferimento delle funzioni di responsabile di CRAV e di CAV e Area Radiomisure comporta la attribuzione di una maggiorazione del dieci per cento dell'indennità professionale di competenza.
4. Il conferimento delle funzioni di vice direttore generale comporta la attribuzione di una maggiorazione del trenta per cento della indennità professionale di competenza.
5. L'attribuzione delle maggiorazioni cessa, con il cessare della funzione, qualunque ne sia la causale o motivazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53#art-21