Art. 19

Tredicesima mensilità

In vigore dal 9 mar 1993
1. Per ciascun anno di servizio il personale dirigente ha diritto ad una tredicesima mensilità costituita dal minimo retributivo e dal superminimo professionale in vigore alla data di corresponsione, dagli scatti complessivi di anzianità in godimento e dalla eventuale indennità di adeguamento al costo della vita vigente al momento dell'erogazione. 2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di impiego in corso d'anno il dirigente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità maturata. 3. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene considerata mese intero; la frazione inferiore viene trascurata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53#art-19

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