Art. 6
Livelli dirigenziali
In vigore dal 9 mar 1993
1. In applicazione dell'art. 103 del regolamento del personale vengono definiti i seguenti livelli dirigenziali:
a) direttore;
b) dirigente.
2. I direttori esercitano le funzioni di cui all'art. 105 del regolamento del personale e quella di vice direttore generale.
3. I dirigenti esercitano le funzioni di cui all'art. 106 del regolamento del personale.
4. La proposta del direttore generale per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, attribuite dal consiglio di amministrazione come da previsione statutaria, sarà preceduta da consultazione con l'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53#art-6