Art. 1

Regolamento

In vigore dal 9 mar 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, concernente ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266, concernente disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI); Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge; Visto l'accordo intervenuto il 16 ottobre 1991, il 16 luglio 1992 ed il 29 ottobre 1992 fra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e l'ASDA-QUADRI-CIDA rappresentativa del personale dirigente per la disciplina del trattamento del medesimo personale della predetta Azienda, relativo al triennio 1991/1993, alle cui trattative hanno partecipato, in veste di osservatori, rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: . Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina i rapporti fra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e il personale con qualifica dirigenziale: direttori centrali e di dipartimento, dirigenti. 2. Il personale dirigente ricopre nell'Azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità e di autonomia decisionale ed esplica le sue funzioni ed attribuzioni al fine di promuovere, programmare, coordinare e gestire, con decisioni attuative delle disposizioni generali e degli indirizzi assunti dagli organi aziendali, le attività aziendali assicurando la piena e completa realizzazione degli obiettivi prefissati. 3. Tutte le materie riservate a contrattazione sindacale in base a disposizioni di legge o regolamentari, ed in particolare all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono disciplinate dal presente regolamento restando quindi esclusa ogni ulteriore articolazione, anche territoriale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53#art-1

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