Art. 7
Livelli retributivi
In vigore dal 9 mar 1993
1. I due livelli dirigenziali di cui al comma 1 dell' sono articolati nei livelli retributivi di seguito indicati:
a) direttore - oltre i 5 anni di anzianità nella qualifica di direttore;
b) direttore - prima nomina e fino a 5 anni di anzianità nella qualifica di direttore;
c) dirigente - oltre i 4 anni di anzianità nella qualifica di dirigente;
d) dirigente - prima nomina e fino a 4 anni di anzianità nella qualifica di dirigente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53#art-7