Art. 7

Livelli retributivi

In vigore dal 9 mar 1993
1. I due livelli dirigenziali di cui al comma 1 dell' sono articolati nei livelli retributivi di seguito indicati: a) direttore - oltre i 5 anni di anzianità nella qualifica di direttore; b) direttore - prima nomina e fino a 5 anni di anzianità nella qualifica di direttore; c) dirigente - oltre i 4 anni di anzianità nella qualifica di dirigente; d) dirigente - prima nomina e fino a 4 anni di anzianità nella qualifica di dirigente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53#art-7

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