Art. 4
In vigore dal 6 mar 1993
1. Per l'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo connesse alla organizzazione del sistema di ispezioni, ivi inclusi la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di cui all', è istituito presso il Dipartimento della protezione civile un apposito servizio.
2. A capo del servizio di cui al comma 1 viene posto un funzionario del Dipartimento della protezione civile con qualifica non inferiore a primo dirigente, che rimane in carica per un periodo di due anni non rinnovabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-01-30;51#art-4