Art. 1
In vigore dal 6 mar 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale di protezione civile, che dispone l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina di un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere in attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all', comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; agli interventi disposti da ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose ai sensi dell', comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225; nonché agli interventi diretti al superamento dell'emergenza comunque effettuati con oneri a carico dello Stato.
2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre ispezioni in applicazione del presente regolamento su ogni intervento attuato da pubbliche autorità in occasione di emergenze.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-01-30;51#art-1