Art. 2

In vigore dal 6 mar 1993
1. L'attività di ispezione e di vigilanza è volta a verificare la legittimità e l'efficienza dell'azione amministrativa con riferimento alla normativa generale e speciale vigente nello specifico settore di intervento, nonché di quella a carattere straordinario emanata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-01-30;51#art-2

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