Art. 7
In vigore dal 6 mar 1993
1. Nelle ispezioni di carattere amministrativo, contabile e finanziario gli ispettori verificano la legittimità dell'azione amministrativa e la sua efficienza, anche per quanto riguarda il rispetto delle norme di contabilità e della finanza pubblica, ed ogni altro aspetto dell'attività che sia all'uopo rilevante, nonché accertano le disponibilità di tesoreria e di cassa. Accertano pure che la gestione amministrativa sia condotta in conformità delle disposizioni e dei rilievi degli organi di controllo e che la resa dei conti avvenga secondo le norme indicate dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.
2. Nelle ispezioni tecniche viene effettuato il riscontro di regolarità degli atti e delle attività che comportano in tutto o in parte l'impiego di conoscenze attinenti a specifiche competenze professionali o scientifiche.
3. Le ispezioni possono essere effettuate sia da un solo ispettore che da più ispettori con competenze anche di carattere complementare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-01-30;51#art-7