Art. 8
In vigore dal 6 mar 1993
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 gennaio 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
FACCHIANO, Ministro per il coordinamento della protezione civile
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 20
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-01-30;51#art-8