Art. 3

In vigore dal 6 mar 1993
1. Le ispezioni sono effettuate da funzionari civili o militari dello Stato, con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata, che abbiano esperienza amministrativa contabile, ovvero a carattere tecnico, negli specifici settori d'intervento oggetto dell'attività ispettiva. Gli ispettori sono scelti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile tra i nominativi inseriti in appositi elenchi predisposti a cura del Dipartimento della protezione civile sulla base delle segnalazioni delle amministrazioni competenti. 2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono suddivisi per specializzazione e devono contenere non meno di 10 nominativi per settore di competenza. 3. L'affidamento degli incarichi deve avvenire a rotazione. 4. Gli elenchi sono aggiornati a cura del Dipartimento della protezione civile ogni tre anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-01-30;51#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo