Art. 3
In vigore dal 6 mar 1993
1. Le ispezioni sono effettuate da funzionari civili o militari dello Stato, con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata, che abbiano esperienza amministrativa contabile, ovvero a carattere tecnico, negli specifici settori d'intervento oggetto dell'attività ispettiva. Gli ispettori sono scelti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile tra i nominativi inseriti in appositi elenchi predisposti a cura del Dipartimento della protezione civile sulla base delle segnalazioni delle amministrazioni competenti.
2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono suddivisi per specializzazione e devono contenere non meno di 10 nominativi per settore di competenza.
3. L'affidamento degli incarichi deve avvenire a rotazione.
4. Gli elenchi sono aggiornati a cura del Dipartimento della protezione civile ogni tre anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-01-30;51#art-3