Art. 5

In vigore dal 12 apr 1992
1. In via transitoria, fino a quando le dotazioni organiche complessive delle qualifiche funzionali sesta e quarta (area esecutiva) presenteranno un numero di vacanze superiore al 20%, i posti vacanti negli organici delle suddette qualifiche funzionali possono essere utilizzati all'estero per posti rispettivamente di settima e di quinta qualifica funzionale, con lo svolgimento di funzioni proprie anche delle qualifiche sesta e quarta per la stessa area professionale e funzionale, secondo i criteri individuati in attuazione dell', comma ottavo, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-08-11;457#art-5

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