Art. 2

In vigore dal 12 apr 1992
1. Le maggiorazioni o riduzioni dell'indennità base di cui alla lettera b) dell'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, stabiliti con decreto interministeriale 4 ottobre 1977, sono modificati secondo quanto indicato dalla tabella b) allegata al presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-08-11;457#art-2

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