Art. 1
In vigore dal 12 apr 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente: "Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato";
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato";
Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l' della legge 4 agosto 1989, n. 285, concernente: "Norme specifiche sul servizio diplomatico";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, con il quale sono stati individuati i profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell' della legge n. 312/1980;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1988, con il quale sono state determinate, in applicazione dall' della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale del Ministero degli affari esteri le dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1988, riguardante la mobilità del personale del Ministero degli affari esteri appartenente alle qualifiche funzionali;
Vista la delibera resa in data 28 settembre 1988 dalla commissione paritetica, istituita ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, con la quale il suddetto organo collegiale si è pronunciato in ordine alla corrispondenza tra le qualifiche del precedente ordinamento ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - n. 23900 - 8.312.21.4 del 14 ottobre 1988 con la quale sono state indicate le modalità per l'inquadramento del personale delle amministrazioni dello Stato da effettuarsi nei profili professionali in applicazione dell', comma ottavo, della legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
Visto il decreto interministeriale 4 ottobre 1977, con il quale, ravvisata la necessità di scomporre i coefficienti di cui all'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in coefficienti parziali e in coefficienti di sede, venivano stabiliti, con decorrenza 1 ottobre 1977, cinque nuovi coefficienti parziali e cinque nuovi coefficienti di sede rispettivamente per i capi delle rappresentanze diplomatiche, per i ministri ed i ministri consiglieri, per il restante personale direttivo, per il personale non direttivo da agente consolare a coadiutore principale e per il restante personale non direttivo;
Visto il parere espresso nelle sedute del 30 marzo 1989 e del 15 marzo 1990 dalla commissione permanente di finanziamento di cui all'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi nelle adunanze generali del 7 febbraio 1991 e del 25 luglio 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 2 agosto 1991;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente regolamento:
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1. Le corrispondenze tra le qualifiche funzionali con i relativi profili professionali ed i posti all'estero sono stabilite in base alla tabella a) allegata al presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-08-11;457#art-1