Art. 3

In vigore dal 12 apr 1992
1. In attesa del riordinamento normativo del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni o riduzioni dell'indennità base di cui alla lettera b) dell'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, stabilite con decreto interministeriale 4 ottobre 1977, relativamente ad alcuni posti-funzione diplomatici, sono modificate secondo quanto indicato dalla tabella c) allegata al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-08-11;457#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo