Art. 3
In vigore dal 12 apr 1992
1. In attesa del riordinamento normativo del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni o riduzioni dell'indennità base di cui alla lettera b) dell'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, stabilite con decreto interministeriale 4 ottobre 1977, relativamente ad alcuni posti-funzione diplomatici, sono modificate secondo quanto indicato dalla tabella c) allegata al presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-08-11;457#art-3