Art. 8

In vigore dal 12 apr 1992
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Istrana, addì 11 agosto 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri GASPARI, Ministro per la funzione pubblica CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1992 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 15, con esclusione degli , comma 1, ai sensi della delibera della sezione di controllo n. 20/92 del 20 febbraio 1992
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-08-11;457#art-8

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