Art. 8
8 / 8In vigore dal 12 apr 1992
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Istrana, addì 11 agosto 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri
GASPARI, Ministro per la funzione
pubblica
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 15, con esclusione degli , comma 1, ai sensi della delibera della sezione di
controllo n. 20/92 del 20 febbraio 1992
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-08-11;457#art-8