Art. 4
In vigore dal 12 apr 1992
1. In attesa del riordinamento normativo del Ministero degli affari esteri, le funzioni all'estero del personale appartenente alle qualifiche funzionali sono svolte secondo le corrispondenze di cui all', tenuto conto delle pertinenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare dell'art. 93 e, per quanto attiene ai compiti ed alle responsabilità connessi alle attività amministrativo-contabili, dell'art. 75 e, per i ragionieri, dell'art. 76.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-08-11;457#art-4