Parte seconda›Titolo quarto›Capo II
Art. 119
Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno
In vigore dal 27 mag 1991
1. In caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno e viceversa, nella medesima posizione funzionale, spetta il trattamento economico iniziale relativo al nuovo rapporto, a cui si aggiunge il maturato economico acquisito per anzianità nel precedente rapporto di lavoro.
2. Il criterio di cui al comma 1 si applica anche per le indennità che progrediscono per classi e scatti.
3. Nel caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno senza soluzione di continuità fra i due servizi, ai fini della determinazione del maturato economico dell'indennità di tempo pieno sono presi in considerazione anche i periodi di servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno non continuativi. Ove tali servizi non siano stati prestati nella medesima posizione funzionale, si applicano le disposizioni previste dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-119