Parte seconda›Titolo quarto›Capo I
Art. 115
Indennità per servizio notturno e festivo
In vigore dal 20 dic 1990
1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una indennità notturna nella misura unica uguale per tutti di L. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete una indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dipendente.
3. I predetti importi decorrono dal 1 dicembre 1990.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-115