Parte seconda›Titolo quarto›Capo I
Art. 117
Qualificazione professionale del personale sanitario medico-assistente e veterinario collaboratore
In vigore dal 20 dic 1990
Qualificazione professionale del personale sanitario
medico-assistente e veterinario collaboratore
1. In riferimento a quanto previsto dall', comma 7, al personale appartenente alla posizione funzionale di assistente medico e di veterinario collaboratore di ruolo, che abbia maturato una anzianità di servizio complessiva di anni 5, sono attribuite le indennità medico-specialistica e di dirigenza medica previste per le posizioni funzionali intermedie dei rispettivi profili. La progressione economica sulla indennità medico-specialistica continua a svilupparsi sull'importo iniziale previsto per la posizione funzionale di assistente medico o veterinario collaboratore.
2. Detto beneficio, a regime, è attribuito previo giudizio favorevole da formularsi, entro due mesi dalla data di maturazione dei requisiti e con decorrenza dalla stessa data, da parte di un collegio tecnico costituito da due medici o veterinari di posizione funzionale apicale ed uno di posizione funzionale intermedia, tra i quali uno appartenente alla stessa disciplina del personale medico o veterinario di posizione iniziale da valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente o affine), uno della divisione o servizio interessato ed uno designato dalle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative. Detto giudizio deve essere basato sulla valutazione della attività professionale, di formazione e di studio svolta, nonché sul livello di qualificazione acquisito nell'arco del servizio prestato.
3. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma 1 è fissata al 1 dicembre 1990 per i dipendenti medici e veterinari interessati in possesso dei requisiti richiesti alla medesima data, ancorchè il giudizio favorevole sia intervenuto successivamente.
4. Ad integrazione dell', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, il personale medico e veterinario indicato nel comma 1, una volta accertata la conseguita formazione, acquisisce uno sviluppo di autonomia professionale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal medico appartenente alla posizione funzionale apicale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-117