Parte seconda›Titolo quarto›Capo II
Art. 122
Assenze obbligatorie
In vigore dal 20 dic 1990
1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell' della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività, escluse quelle legate alla necessità di effettuazione delle relative prestazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-122