Regolamento di polizia mortuariaCapo III

Art. 14

In vigore dal 27 ott 1990
1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. 2. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio. 3. I comuni costituitisi in consorio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell', comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio. 4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei comuni interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-14

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