Regolamento di polizia mortuaria›Capo IV
Art. 16
In vigore dal 27 ott 1990
1. Il traporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:
a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-16