Regolamento di polizia mortuariaCapo IV

Art. 21

In vigore dal 27 ott 1990
1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali. 2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi. 3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-21

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