Regolamento di polizia mortuariaCapo IV

Art. 26

In vigore dal 27 ott 1990
1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. 2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-26

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