Regolamento di polizia mortuariaCapo IV

Art. 31

In vigore dal 27 ott 1990
1. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall', prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-31

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