Regolamento di polizia mortuaria›Capo IV
Art. 35
In vigore dal 27 ott 1990
1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-35