Regolamento di polizia mortuaria›Capo IV
Art. 36
In vigore dal 27 ott 1990
1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli , non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli .
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-36