Art. 35
Regolamento di polizia mortuariaCapo IV

Art. 35

35 / 108
In vigore dal 27 ott 1990
1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti. 2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-35