Regolamento di polizia mortuaria›Capo III
Art. 15
In vigore dal 27 ott 1990
1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
2. L'unità sanitaria locale comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una unità sanitaria locale, oppure comprende più unità sanitarie locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del comune.
3. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-15