Regolamento di polizia mortuariaCapo III

Art. 13

In vigore dal 27 ott 1990
1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali: a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo; c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-13

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