Regolamento di polizia mortuariaCapo II

Art. 10

In vigore dal 27 ott 1990
1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-10

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