Regolamento di polizia mortuariaCapo II

Art. 9

In vigore dal 27 ott 1990
1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo