Art. 7

Adempimenti dopo il primo anno di pratica

In vigore dal 19 mag 1990
1. Al termine del primo anno di pratica, i praticanti procuratori debbono illustrare al consiglio dell'Ordine, con apposita relazione, le attività indicate nel libretto della pratica ed i problemi anche di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo. 2. Al fine di cui al comma 1, i praticanti debbono depositare presso il consiglio dell'Ordine il libretto della pratica da essi tenuto. 3. Il consiglio dell'Ordine espleta gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed ha facoltà di invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-10;101#art-7

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