Art. 2
Corsi post-universitari
In vigore dal 19 mag 1990
1. I corsi post-universitari di cui all', comma 3, hanno indirizzo teorico-pratico ed i relativi programmi debbono essere conformi a quanto stabilito nell', comma 3.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-10;101#art-2