Art. 2 · Corsi post-universitari

Art. 2

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Corsi post-universitari

In vigore dal 19 mag 1990
1. I corsi post-universitari di cui all', comma 3, hanno indirizzo teorico-pratico ed i relativi programmi debbono essere conformi a quanto stabilito nell', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-10;101#art-2