Art. 4
Adempimenti dei consigli dell'Ordine
In vigore dal 19 mag 1990
1. I consigli dell'Ordine accertano e promuovono la disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi i laureati in giurisprudenza che intendano svolgere il tirocinio forense e forniscono le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.
2. Gli avvocati ed i procuratori legali abilitati da almeno un biennio sono tenuti, nei limiti delle proprie possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi della deontologia forense.
3. È compito dei consigli dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti procuratori nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti più opportuni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-10;101#art-4