Art. 3
Scuole di formazione
In vigore dal 19 mag 1990
1. I consigli dell'Ordine possono istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza, ai sensi dell', comma 4, integra la pratica forense. I consigli dell'ordine del distretto di corte di appello possono istituire, d'intesa, scuole di formazione unificate per tutti o parte degli ordini di ciascun distretto.
2. I corsi delle scuole di cui al comma 1 sono tenuti nell'ambito di un biennio e debbono avere un indirizzo teorico-pratico, comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense.
3. Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame indicate nell' della legge 27 giugno 1988, n. 242, condotte da professionisti esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa. Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio nazio-nale forense.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-10;101#art-3