Art. 6
Libretto della pratica
In vigore dal 19 mag 1990
1. I praticanti procuratori non abilitati al patrocinio davanti alle preture debbono tenere apposito libretto, rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal presidente del consiglio dell'Ordine o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:
a) le udienze cui il praticante ha assisitito, con l'indicazione delle parti e del numero di ruolo dei processi; l'assistenza non può essere inferiore a venti udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio;
b) gli atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti, alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
c) le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato.
2. Il libretto della pratica deve essere esibito al consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista presso il cui studio la pratica è stata effettuata attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.
3. Il consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-10;101#art-6