Art. 11
Prima applicazione
In vigore dal 19 mag 1990
1. Per i praticanti procuratori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano iscritti nel registro speciale ed abbiano svolto un periodo di pratica inferiore al prescritto biennio, le disposizioni di cui al regolamento stesso si applicano limitatamente al periodo residuo.
2. Ove il prescritto biennio di pratica sia stato completato, alla data di cui al comma 1, sono applicate le disposizioni precedentemente in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 14
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-10;101#art-11