Art. 8

Nuovi stipendi

In vigore dal 7 mar 1990
1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono così stabiliti, a regime: Qualifica I.................. L. 6.081.000 Qualifica II.................. L. 6.981.000 Qualifica III.................. L. 7.981.000 Qualifica IV.................. L. 9.031.000 Qualifica V.................. L. 10.081.000 Qualifica VI.................. L. 11.331.000 Qualifica VII.................. L. 13.331.000 Qualifica VIII.................. L. 15.531.000 Qualifica IX.................. L. 18.071.000 2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1› luglio 1990. 3. Dal 1› luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Qualifica I.................. L. 152.000 Qualifica II.................. L. 190.000 Qualifica III.................. L. 264.600 Qualifica IV.................. L. 310.000 Qualifica V.................. L. 354.600 Qualifica VI.................. L. 385.600 Qualifica VII.................. L. 486.600 Qualifica VIII.................. L. 512.000 Qualifica IX.................. L. 592.000 4. Dal 1› ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Qualifica I.................. L. 715.000 Qualifica II.................. L. 894.000 Qualifica III.................. L. 1.246.000 Qualifica IV.................. L. 1.459.000 Qualifica V.................. L. 1.668.600 Qualifica VI.................. L. 1.815.200 Qualifica VII.................. L. 2.290.500 Qualifica VIII.................. L. 2.410.000 Qualifica IX.................. L. 2.789.000 5. Dal 1› luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Qualifica I.................. L. 1.200.000 Qualifica II.................. L. 1.500.000 Qualifica III.................. L. 2.100.000 Qualifica IV.................. L. 2.450.000 Qualifica V.................. L. 2.800.000 Qualifica VI.................. L. 3.050.000 Qualifica VII.................. L. 3.850.000 Qualifica VIII.................. L. 4.050.000 Qualifica IX.................. L. 4.690.000 6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 7. Ai segretari comunali compete il trattamento economico dell'ottava qualifica. Ai medesimi è attribuito il trattamento economico previsto per la nona qualifica al compimento di un biennio di effettivo servizio senza demerito. 8. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 7 sono attribuiti con decorrenza 1› luglio 1990. 9. Dal 1› luglio 1988 al 30 settembre 1989 gli incrementi di cui al comma 8 competono nella misura del dodici per cento. 10. Dal 1› ottobre 1989 al 30 giugno 1990 gli incrementi di cui al comma 8 competono nella misura del sessanta per cento. 11. Dal 1› luglio 1990 competono i trattamenti annui lordi a regime. 12. Il trattamento stipendiale annuo lordo dei segretari comunali di nona qualifica funzionale è incrementato, con effetto dal 1› luglio 1990 ed al compimento degli anni sottoindicati di effettivo servizio maturato alla predetta data, dei seguenti importi: 5 anni: lire duemilioni; 10 anni: lire quattromilioni; 15 anni: lire seimilioni. 13. Ciascuno degli importi di cui al comma 12 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 14. Nei confronti dei segretari comunali di ottava e di nona qualifica non trovano applicazione le disposizioni di cui agli . Per il predetto personale l'indennità di funzione e di coordinamento di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531, come integrata dall'art. 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, che non è pensionabile, è rideterminata nelle seguenti misure annue lorde, a decorrere dal 1› luglio 1990: ottava qualifica funzionale: L. 2.500.000; nona qualifica funzionale: L. 3.000.000; nona qualifica funzionale con cinque anni di effettivo servizio al 1› luglio 1990: L. 4.000.000; nona qualifica funzionale con dieci anni di effettivo servizio al 1› luglio 1990: L. 5.000.000; nona qualifica funzionale con quindici anni di effettivo servizio al 1› luglio 1990: L. 6.000.000;
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-17;44#art-8

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