Art. 9
Retribuzione individuale di anzianità
In vigore dal 7 mar 1990
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Qualifica I.................. L. 198.000 Qualifica II.................. L. 216.000 Qualifica III.................. L. 228.000 Qualifica IV.................. L. 264.000 Qualifica V.................. L. 288.000 Qualifica VI.................. L. 330.000 Qualifica VII.................. L. 384.000 Qualifica VIII.................. L. 462.000 Qualifica IX.................. L. 462.000 2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
4. Al personale che, alla data del 1 gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde:
prima, seconda e terza qualifica funzionale:
L. 300.000;
quarta, quinta e sesta qualifica funzionale:
L. 400.000;
settima, ottava e nona qualifica funzionale:
L. 500.000.
5. Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-17;44#art-9